L.N° 13/1989 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2024.

Si informano gli interessati che, in conformità alle disposizioni della Legge n° 13/89 possono essere inoltrate al Comune di Siamaggiore le domande finalizzate alla concessione di un contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati ove risiedano portatori di handicap con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Le domande dovranno essere inoltrate, al Protocollo del Comune di Siamaggiore, entro il termine perentorio del 01 Marzo 2024.

Data di pubblicazione:
30 Gennaio 2024
L.N° 13/1989 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2024.

Si informano gli interessati che, in conformità alle disposizioni della Legge n° 13/89 art. 9 e della L.R. n° 32/91 art. 18 comma 3 e richiamata la Determinazione della Regione Sardegna n° 4652/344 del 01/02/2023 di approvazione del “Bando Regionale permanente” possono essere inoltrate al Comune di Siamaggiore le domande finalizzate alla concessione di un contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell’11 agosto 1989 (edifici Ante 1989) e, limitatamente agli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’art.2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell’11 agosto 1989 (edifici Post 1989), ove abbiano la “residenza abituale” (“effettiva, stabile e abituale dimora nell’alloggio”) persone in condizione di invalidità.

 

Si precisa che “per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”.

 

Le opere non devono essere esistenti o in corso di realizzazione alla data della presentazione della domanda. Non sono ammissibili a contributo la realizzazione di nuovi alloggi né gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (es. AREA ex IACP). L’esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto della normativa edilizia vigente e nel rispetto del D.M.LL.PP. 14.06.1989 n. 236.

 

Soggetti che possono presentare la domanda.

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell' ufficio anagrafe. Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell’intervento, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.  Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest’ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il portatore di disabilità.

 

Condizione di priorità per l’accesso ai contributi:

Il possesso della certificazione rilasciata dalla competente unità sanitaria locale attestante la difficoltà di deambulazione costituisce elemento di priorità nella erogazione dei contributi (art.10 comma 4 Legge 13/1989). In subordine, verrà considerato l’ordine cronologico delle domande presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Siamaggiore.

 

Modalità e termini di presentazione della richiesta del contributo:

Al fine dell’ottenimento del contributo il cittadino disabile deve presentare apposita domanda al Comune in cui è sito l’immobile, in bollo, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Assessorato Regionale, allegata al presente avviso e disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.

 

Si evidenzia che i cittadini possono presentare istanza al Comune in ogni momento dell’anno con la PRECISAZIONE che la graduatoria di un determinato anno interessa esclusivamente le domande presentate entro il 1 marzo del medesimo anno. Le domande per l’inserimento nella graduatoria dell’anno 2024 dovranno pertanto essere inoltrate, al Protocollo del Comune di Siamaggiore, entro il termine perentorio del 01 Marzo 2024. Le domande trasmesse oltre tale termine non possono essere ammesse dal Comune al contributo per l’anno in corso ma restano valide per l’anno successivo.

 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti
    l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata.
  2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello allegato all'avviso, la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del  piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì contendere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C) Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.
  3. L’ autorizzazione del proprietario dell’ alloggio all’ esecuzione dei lavori nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.
  4. Documentazione tecnica ossia computo metrico estimativo o eventuale preventivo di spesa;
  5. Copia del decreto di nomina da parte del Tribunale, qualora il beneficiario sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, tutela, cura;
  6. Copia del documento di riconoscimento in corso da validità del richiedente.

 

Calcolo del contributo.

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a €. 7.101,28 per opere esterne all’alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all’alloggio (tipologia B). Pertanto, raggiunto il contributo massimo di €. 7.101,28 per ciascuna tipologia d’intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Per costi fino a €. 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. Per costi da € 2.582,28 a €. 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta. Per costi da €. 12.911,42 a €. 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5%.

L’importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pari a € 10.000,00.

 

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile. Tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

 

La concessione dei contributi è subordinata all’ammissione delle richieste da parte della Regione Sardegna.

 

 

Ulteriori informazioni.

Le persone interessate possono chiedere informazioni in merito e ritirare la modulistica presso l’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento da richiedere chiamando al numero 0783/3441207 o inviando una mail all'indirizzo servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it.

Si invita, altresì, a prendere visione degli allegati:

- Avviso Pubblico Comunale;

- Modulistica;

- Bando Regionale Permanente.