ORDINANZA SINDACALE: "PRESCRIZIONI COMUNALI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO. MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI ANNO 2024".

Ordinanza Sindacale n.7 del 28/06/2024

Data di pubblicazione:
28 Giugno 2024
ORDINANZA SINDACALE: "PRESCRIZIONI COMUNALI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO. MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI ANNO 2024".

Il Sindaco, con Ordinanza n.7 del 28 giugno 2024

ORDINA

1. entro il 16° Luglio 2024: - ai proprietari e/o conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini; - ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di realizzare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri; - ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati; - ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2 della D.G.R. 11/34 del 30.04.2024, di realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo tutto il perimetro confinante con il bosco;

2. all’A.N.A.S. S.p.A., alle Amministrazioni ferroviarie, alle Province, ai Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, di provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;

3. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi (fuori dall’area urbana), è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;

4. entro il 15 Luglio 2024 ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sia di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, siti all’interno del perimetro urbano (centro abitato), di effettuare un’accurata opera di pulizia dell’intera area, estirpando o tagliando le erbacee, le sterpaglie e la vegetazione incolta con la rimozione di tutto il materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi che possono causare incendi;

5. ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo di contenere le siepi entro le proprietà private senza che queste possano ostacolare in alcun modo la transitabilità stradale, con il taglio dei rami e delle radici di pianteche protendono oltre il confine della proprietà e che creano impedimento al regolare pubblico passaggioe impediscono la corretta visione della segnaletica stradale.

SI PUBBLICA DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA

 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 28 Giugno 2024